N. 197 Decreto Legge 6 agosto 2021 n. 111 – Green Pass obbligatorio per il personale della scuola
Informazioni
Ministero dell’Istruzione
Istituto Comprensivo Statale di Galbiate (LC)
Via Unità d’Italia 9 – 23851 Galbiate (LC)
Tel. 0341/24.14.242/3 Fax: 0341/54.14.63 – C.F. 83005800137
E-mail: lcic82000e@istruzione.it – lcic82000e@pec.istruzione.it
Sito istituzionale: www.icsgalbiate.edu.it
Circolare n. 197 Galbiate, 30.08.2021
– A tutto il personale scolastico dell’I.C. di Galbiate
– Al DSGA
– Sito
Oggetto: Decreto Legge 6 agosto 2021 n. 111 – Green pass obbligatorio per il personale della scuola
Con la presente comunicazione si forniscono indicazioni sulle modalità applicative della normativa in oggetto. Tali indicazioni potranno essere successivamente modificate o integrate a seguito di eventuali chiarimenti da parte del Ministero o di interventi normativi.
- È confermato che dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 per accedere in istituto tutto il personale scolastico, docente e non docente, dovrà possedere ed è tenuto ad esibire la “Certificazione Verde Covid-19”, meglio nota come green pass.
- La Certificazione Verde Covid-19 non è richiesta per le attività programmate in modalità online.
- Il personale tenuto alla presa di servizio e tutti coloro impegnati in attività in presenza, pertanto, dovranno essere muniti di green pass.
- I soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute dovranno far pervenire tempestivamente alla segreteria l’apposita documentazione, prevista in formato cartaceo fino al 30/9/2021.
- La procedura di controllo avverrà tramite l’app “Verifica C19”. Agli incaricati del controllo dovrà essere mostrata la Certificazione Verde Covid-19 in formato digitale (PDF scaricato dal sito https://www.dgc.gov.it/web/, app IO, app Immuni) o cartaceo. Per velocizzare la procedura di controllo ed evitare ritardi e possibili assembramenti, si prega di presentarsi già con la certificazione pronta ad essere esibita e verificata, tenendo anche conto del tempo necessario per la verifica.
- Il personale addetto annoterà su apposito registro giornaliero i seguenti dati: cognome e nome, ora della verifica.
- Gli incaricati possono richiedere l’esibizione di un documento di identità.
- Non devono essere consegnate agli addetti al controllo o inviate alla mail istituzionale copie cartacee o digitali del green pass o di documenti di identità.
- Il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra o l’eventuale esito negativo del controllo comportano l’impossibilità di accedere agli edifici scolastici. L’assenza è considerata ingiustificata, con conseguente immediata segnalazione alla RTS per detrazione dell’importo corrispondente alla giornata di stipendio e irrogazione della sanzione amministrativa da €400 a €1000. A decorrere dal quinto giorno di assenza di questo tipo, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
Si riporta una tabella con le possibili posizioni del personale scolastico rispetto all’obbligo di possesso della Certificazione Verde.
Vaccinato
(una dose da almeno 15 giorni o ciclo completo) |
Certificazione Verde automatica
(durata nove mesi da completamento ciclo vaccinale) |
Può lavorare – ha il green pass |
Guarito da Covid-19 | Certificazione Verde automatica
(durata sei mesi da avvenuta negativizzazione) |
Può lavorare – ha il green pass |
Esentato dalla vaccinazione | Certificazione di esenzione
(fino al 30 settembre cartacea; poi dovrebbe essere digitalizzata) |
Può lavorare (non necessita di tampone periodico) – NON deve esibire green pass |
Personale che non rientra nelle prime tre categorie | Certificazione Verde dietro effettuazione di tampone
(durata 48 ore) |
Può lavorare, ma deve continuare a effettuare il tampone periodicamente per garantirsi il rinnovo della certificazione verde |
Assenza di Certificazione Verde per mancata effettuazione di tampone negativo nelle ultime 48 ore | Non può lavorare ed è sottoposto ai provvedimenti previsti dal Decreto Legge n. 111/2021 (assenza ingiustificata; sospensione dal lavoro a partire dal quinto giorno; sanzione amministrativa da 400 a 1000 euro). |
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Gloria D’Arpino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/93