N. 99 Nuove misure per la gestione dei casi di positività – D.L. n. 5 del 4 febbraio 2022
Comunicazioni
Ministero dell’Istruzione
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Sito istituzionale: www.icsgalbiate.edu.it
Circolare n. 99 Galbiate, 05.02.2022
– A tutte le famiglie degli alunni dell’I.C. di Galbiate
– A tutto il personale docente e ATA dell’I.C. di Galbiate
– Al DSGA
– Atti
– Sito
Oggetto: Nuove misure per la gestione dei casi di positività – D.L. n. 5 del 4 febbraio 2022
Si riporta di seguito la sintesi delle misure per la gestione dei casi di positività alla luce delle nuove disposizioni introdotte dal D.L. n. 5 del 4 febbraio 2022 (GU n. 29 del 04.02.2022), vigente al 5 febbraio 2022.
ART. 6 “Gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo”
Scuola dell’infanzia – Servizi educativi per l’infanzia
- Fino a quattro casi di positività accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l’attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione (D.L. n. 5/2022, art. 6, c. 1);
- con cinque o più casi di positività accertati nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per una durata di cinque giorni.
Scuola primaria
- Fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione;
- con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato al COVID-19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.
Scuola secondaria di primo grado
- Con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19;
- con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.
Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
Ulteriori informazioni per i casi di sorveglianza e quarantena già in essere
All’art. 6 comma 6 è previsto che sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le misure già disposte ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 1/2022 e del comma 1 dell’art. 30 del D.L. n. 4/2022, che sono ridefinite in funzione di quanto disposto dal presente articolo.
Si allega alla presente circolare il Decreto Legge in oggetto.
Decreto Legge 4 febbraio 2022, n. 5
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Gloria D’Arpino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93